COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO COSTANTINOPOLI CALCIO 1983 – GARA COSTANTINOPOLI CALCIO 1983 / CITTÀ MERCATO S. SEVERINO DEL 31.03.2008 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO COSTANTINOPOLI CALCIO 1983 – GARA COSTANTINOPOLI CALCIO 1983 / CITTÀ MERCATO S. SEVERINO DEL 31.03.2008 – ATT. MISTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Costantinopoli Calcio 1983, in via preliminare rileva che l’atto d’impugnazione debba essere esaminato, a riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che si era pronunciato per l’inammissibilità del reclamo in prima istanza, in ragione della mancata allegazione, all’atto del deposito dell’originale del reclamo presso l’Organo di Giustizia Sportiva di prima istanza, della ricevuta della raccomandata postale di spedizione di copia del reclamo medesimo alla società controparte. Invero, a tale riguardo la società reclamante ha dimostrato, in modo documentale, che la raccomandata postale di copia del reclamo di prima istanza era stata regolarmente, nei termini temporali prescritti, inoltrata alla società Città Mercato S. Severino. Nel merito, tuttavia, deve rilevarsi l’infondatezza del reclamo. Invero, hanno effettivamente preso parte alla gara, a favore della società Città Mercato S. Severino, quattro calciatori fuori quota, ovvero nel limite massimo consentito per le gare di Attività Mista, alle quali partecipi una squadra riserve, come dal C.U. n. 1 del 2.07.2007 del C.R. Campania, alla pag. 34, lettera c). Quanto al quinto calciatore fuori quota (la cui eventuale partecipazione – non verificatasi, neppure per una frazione minima di gioco – alla gara avrebbe determinato la violazione della disposizione innanzi richiamata, relativa al numero massimo di quattro calciatori fuori quota, che ogni squadra riserve del Campionato di Attività Mista ha la facoltà di utilizzare legittimamente in gara), Senatore Giovanni, indicato nella distinta ufficiale di gara della società Città Mercato di S. Severino con il n. 14, egli non ha partecipato alla gara in esame neppure per una frazione minima di gioco, come risulta dagli atti ufficiali (inclusa, ovviamente, la verifica dei calciatori subentrati in gara). P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Costantinopoli Calcio 1983; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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