COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 02 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO JUVE AGEROLINA – GARA SANGIORGESE / JUVE AGEROLINA DEL 2.2.2008 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 02 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO JUVE AGEROLINA – GARA SANGIORGESE / JUVE AGEROLINA DEL 2.2.2008 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, proposto avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, sentita – nella persona del proprio presidente, assistito dal suo legale – la società, che aveva prodotto regolare richiesta di audizione, osserva: la società Juve Agerolina si è opposta alla delibera del Giudice Sportivo Territoriale, con la quale era stato respinto il reclamo della medesima società. Esso era finalizzato alla punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3, a carico della società Sangiorgese, in ragione della presenza di sostenitori della società ospitante, in violazione dell’obbligo di disputa della gara a porte chiuse e, soprattutto, ad avviso della reclamante, con conseguenziale irregolarità di disputa della gara medesima, il cui svolgimento sarebbe stato inficiato dalla predetta, indebita presenza dei sostenitori. Dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara, all’atto della sua audizione presso questa C.D.T., è risultato, per il vero, che “all’inizio della gara nessun tifoso locale era presente… e solo successivamente… tifosi di entrambe le fazioni“. L’arbitro, peraltro, ha ulteriormente precisato, ribadendo di aver giudicato assolutamente regolare la gara (qualificandola “valida a tutti gli effetti… nonostante la presenza della tifoseria”). Quanto al Commissario di Campo, anch’egli ha ribadito, in occasione della sua audizione presso questa C.D.T., quanto già specificato nel suo rapporto ufficiale di gara: ovvero, di aver ritenuto che la gara fosse “terminata regolarmente”. Deve, dunque, rigettarsi il ricorso prodotto dalla società Juve Agerolina, in ragione dell’insuperabile circostanza che gli atti ufficiali di gara configurano fonte di prova privilegiata. Non può, d’altra parte, essere ignorata una circostanza non irrilevante: ovvero, che l’arbitro abbia sottolineato, nel suo rapporto ufficiale di gara, che erano presenti, in violazione dell’obbligo di disputa della gara a porte chiuse, “tifosi di entrambe le fazioni”. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Juve Agerolina; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, a carico della società reclamante.
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