COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 02 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO BAYERN CASERTA – GARA BAYERN CASERTA / VIRTUS TALANICO DEL 19.04.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 95 del 02 Maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO BAYERN CASERTA – GARA BAYERN CASERTA / VIRTUS TALANICO DEL 19.04.2008 – 3^
CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA
La C.D.T., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla
società Bayern Caserta in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate dei Campionati
Regionali e Provinciali di Calcio a undici della Lega Nazionale Dilettanti, così come statuiti dal C.U. n. 67/A
della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 78 del 13.3.2008 del C.R. Campania ed al C.U. n. 28 del
3.04.2008 della Delegazione Provinciale di Caserta. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono il
deposito del reclamo medesimo (a mezzo fax, a mano, o con altro mezzo idoneo), presso il C.R. Campania,
entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla data di svolgimento della gara, con contestuale invio
– sempre nel predetto termine – di copia alla controparte. Il reclamo in esame, viceversa, è stato
formalizzato con raccomandata in data 21.04.2008 ed è pervenuto, alla scrivente, in data 23.04.2008. La
conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di
quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 33, commi 5 ed 11. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Bayern Caserta.
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