COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 02 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL TERZIGNO – GARA ANACAPRI / REAL TERZIGNO DEL 9.03.2008 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 95 del 02 Maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO REAL TERZIGNO – GARA ANACAPRI / REAL TERZIGNO DEL 9.03.2008 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che lo stesso è parzialmente fondato, ma
esclusivamente per quel che concerne la posizione disciplinare del proprio tecnico. Invero, la sanzione
inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico dell’allenatore della società Real Terzigno, sig. Vincenzo
Costantino, appare commisurata per eccesso, soprattutto in considerazione della circostanza che egli si è
allontanato dal terreno di gioco, all’atto del provvedimento disciplinare adottato a suo carico dal direttore di
gara, accettandolo in modo sereno. Non può, viceversa, accogliersi la richiesta di riduzione della squalifica
inflitta a carico del calciatore Contento Giuseppe, in ragione dell’obiettiva gravità del suo comportamento
(lancio di fango sul volto dell’arbitro). Quanto alla sanzione pecuniaria, deve osservarsi che essa trova
ampia motivazione negli episodi, di assoluta gravità, verificatisi nella circostanza, addebitati alla società
reclamante sia dal direttore di gara (che esprime encomi espliciti nei confronti del Commissario di Campo,
per essersi adoperato con energia a salvaguardia della sua incolumità, il che, per via indiretta, attesta la
gravità del comportamento dei tesserati della società Real Terzigno), sia dallo stesso Commissario di
Campo. In particolare, l’arbitro ha evidenziato, nel suo rapporto di gara, di essere stato colpito con un calcio
alla schiena e due calci alla gamba destra dai calciatori della società Real Terzigno, che si erano tolte le
maglie di gioco nel chiaro e premeditato intento di non consentire il proprio riconoscimento. Per gli atti di
violenza subiti, il direttore di gara era stato, oltretutto, costretto a sospendere la gara. Deve, infine,
sottolinearsi che l’arbitro ha puntualizzato che perfino gli agenti dell’ordine pubblico, intervenuti
tempestivamente a soccorso del direttore di gara, erano riusciti a “calmare gli animi”, ma “non senza fatica”:
ed invero, sulla gara, in conformità alla vigente legislazione in argomento, è pervenuta al C.R. Campania
perfino una nota del sig. Questore di Napoli, competente per territorio, che ha evidenziato il grave
comportamento dei tesserati della società Real Terzigno, giudicato (è doveroso sottolinearlo: in perfetta
corrispondenza con le puntualizzazioni del referto arbitrale) potenzialmente idoneo a “provocare gravi
ripercussioni sull’ordine e la sicurezza pubblica”. Al riguardo, dunque, deve precisarsi che il tentativo di
comparazione con altri casi, che la società reclamante ha attivato nel testo del proprio ricorso, non può
essere condiviso da questa C.D.T., in primo luogo per la particolare, pesante gravità dei fatti in esame, ma
anche in ragione della specificità e peculiarità di ogni vicenda, che non può mai ritenersi, né obiettivamente
essere, identica ad altre. Infine, deve valutarsi che, nella quantificazione dell’ammenda, il G.S.T. abbia
doverosamente tenuto conto dell’esigenza che risultassero sanzionati i comportamenti dei calciatori che si
erano sottratti alla possibilità del riconoscimento, o identificazione: di tali comportamenti non può non
rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, la società di loro appartenenza. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Real Terzigno, di ridurre al 2.05.2008 la
squalifica a carico dell’allenatore, sig. Vincenzo Costantino; di confermare nel resto; nulla dispone
in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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