COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 02 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL TERZIGNO – GARA FIAMMA SANGIOVANNESE / REAL TERZIGNO DEL 5.04.2008 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 95 del 02 Maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO REAL TERZIGNO – GARA FIAMMA SANGIOVANNESE / REAL TERZIGNO DEL 5.04.2008 – 1^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo della società Real Terzigno, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché
verificata la certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli
effetti del tesseramento, dei calciatori che la società reclamante assume abbiano partecipato alla gara in
posizione irregolare, che è emersa la posizione regolare dei calciatori Scerbo Vivaldo, nato il 5.02.1987
(tesserato, a favore della società Fiamma Sangiovannese, dal 2.08.2007), Brasiello Stefano, nato il
22.07.1986 (tesserato dal 9.11.2007), Esposito Luigi, nato il 30.10.1984 (tesserato dal 14.11.2007),
Marmolino Alessandro, nato il 17.02.1987 (tesserato dal 18.09.2007), Perna Fabio, nato il 19.05.1986
(tesserato dal 26.10.2007), Attanasio Gaetano, nato il 26.08.1984 e non 25.08.1984 (tesserato dal
30.08.2007), Cutolo Ciro, nato il 19.11.1970 e non il 19.11.1979 (tesserato dal 18.09.2007). Essi, invero,
risultano tutti tesserati, da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara, a favore della società
Fiamma Sangiovannese. Di conseguenza, hanno partecipato alla gara, di cui al reclamo in esame, in
posizione regolare agli effetti del tesseramento. Tuttavia, non può non rilevarsi che la società reclamante
sia stata indotta in errore dall’omessa indicazione, nella distinta di gara, della data di nascita esatta dei
calciatori Attanasio e Cutolo. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo della società Real Terzigno; nulla dispone, per le ragioni evidenziate nella
parte motiva, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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