COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 02 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL OLIVETO CITRA – GARA REAL OLIVETO CITRA / RICIGLIANESE DEL 20.01.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 02 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL OLIVETO CITRA – GARA REAL OLIVETO CITRA / RICIGLIANESE DEL 20.01.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo della società Real Oliveto Citra, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, audito l’arbitro della gara, convocato a chiarimenti, osserva: in occasione della sua audizione presso questa C.D.T., il direttore di gara ha precisato, in modo inequivocabile, che “il calciatore Carmine Salvatore” della società Riciglianese aveva “preso parte alla gara”, dopo essere stato da lui “regolarmente riconosciuto, con carta d’identità”. La singolarità della vicenda s’individua nella circostanza che al rapporto di gara non risultassero allegate le due distinte di gara, per motivi che non è stato possibile chiarire. Sotto il profilo sostanziale, deve dunque procedersi, attesa la chiara puntualizzazione del direttore di gara, in ordine alla certa partecipazione alla gara, da parte del calciatore Carmine Salvatore della società Riciglianese, agli accertamenti relativi alla sua posizione, che la società reclamante assume irregolare. Invero, egli, espulso dal campo in occasione della gara del 12.01.2008 (Riciglianese / Real Palomonte) e squalificato per una giornata di gara, come dal C.U. n. 58 del 17.01.2008, pag. 1409, non aveva titolo a prendere parte alla prima gara ufficiale immediatamente successiva, ovvero a quella di cui al reclamo in esame. Di conseguenza, il nominato calciatore ha partecipato alla gara in posizione regolare, agli effetti disciplinari. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Real Oliveto Citra, di infliggere alla società Riciglianese, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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