COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO NOVA GAUDIANA CALCIO – GARA REAL QUARTIERI ORIENTALI / NOVA GAUDIANA CALCIO DEL 27.O1.2008 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO NOVA GAUDIANA CALCIO – GARA REAL QUARTIERI ORIENTALI / NOVA GAUDIANA
CALCIO DEL 27.O1.2008 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. Infatti, sentito a chiarimento il
segretario della società Nova Gaudiana Calcio, la quale aveva prodotto rituale richiesta di audizione, nonché
preso atto delle dichiarazioni rese dall’arbitro al Giudice Sportivo Territoriale, questa C.D.T. ritiene che non
siano fondate le doglianze proposte dalla società reclamante. Invero, è sufficiente che il calciatore venga
indicato in distinta, affinché possa essere identificato e, quindi, partecipare alla gara in qualsiasi momento
della stessa. Nella fattispecie, la circostanza che l’arbitro non abbia trascritto, a fine gara, gli estremi del
documento di identificazione del calciatore, non rileva ai fini della regolarità della gara stessa. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Nova Gaudiana Calcio; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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