COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PRO SALENTO – GARA PRO SALENTO / SANMAURESE DEL 9.03.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PRO SALENTO – GARA PRO SALENTO / SANMAURESE DEL 9.03.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la fondatezza. Invero, va rilevato che il calciatore Maffia Cristian, nato il 9.04.1985, attualmente tesserato per la società Sanmaurese, ha partecipato alla gara de qua, ancorché gravato da squalifica per due gare effettive, quale calciatore espulso dal campo nella gara del 24.02.2008, così come pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 28.02.2008, pag. 655, della Delegazione Provinciale di Salerno. Invero, il calciatore Maffia Cristian, ha partecipato, in posizione irregolare, non avendo scontato alcuna delle due giornate di squalifica, alla gara di recupero, immediatamente successiva, Nuova Tornese Campora / Sanmaurese del 27.02.2008, nonché a quella del 9.03.2008, oggetto del ricorso in esame. Invero, in occasione della gara dell’1.03.2008 (sospesa per nebbia e, quindi, non supportata da risultato valido agli effetti della classifica), Sanmaurese / Perito, il predetto calciatore non aveva scontato neppure la giornata di squalifica a suo carico. Di conseguenza, in occasione della gara de qua, immediatamente successiva a quella del 1° marzo 2008, il predetto calciatore versa va in posizione irregolare, agli effetti disciplinari. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Pro Salento; di infliggere a carico della società Sanmaurese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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