COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PRO SALENTO – GARA PRO SALENTO / SANMAURESE DEL 9.03.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PRO SALENTO – GARA PRO SALENTO / SANMAURESE DEL 9.03.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la fondatezza. Invero, va rilevato che il calciatore
Maffia Cristian, nato il 9.04.1985, attualmente tesserato per la società Sanmaurese, ha partecipato alla gara
de qua, ancorché gravato da squalifica per due gare effettive, quale calciatore espulso dal campo nella gara
del 24.02.2008, così come pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 28.02.2008, pag. 655, della
Delegazione Provinciale di Salerno. Invero, il calciatore Maffia Cristian, ha partecipato, in posizione
irregolare, non avendo scontato alcuna delle due giornate di squalifica, alla gara di recupero,
immediatamente successiva, Nuova Tornese Campora / Sanmaurese del 27.02.2008, nonché a quella del
9.03.2008, oggetto del ricorso in esame. Invero, in occasione della gara dell’1.03.2008 (sospesa per nebbia
e, quindi, non supportata da risultato valido agli effetti della classifica), Sanmaurese / Perito, il predetto
calciatore non aveva scontato neppure la giornata di squalifica a suo carico. Di conseguenza, in occasione
della gara de qua, immediatamente successiva a quella del 1° marzo 2008, il predetto calciatore versa va in
posizione irregolare, agli effetti disciplinari. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto dalla società Pro Salento; di infliggere a carico della società Sanmaurese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PRO SALENTO – GARA PRO SALENTO / SANMAURESE DEL 9.03.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO"