COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MASSA – GARA LUSTRA / MASSA DEL 20.04.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MASSA – GARA LUSTRA / MASSA DEL 20.04.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO La C.D.T., letto il reclamo della società Massa, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento, dei calciatori che la società reclamante assume abbiano partecipato alla gara in posizione irregolare, che è emersa la posizione regolare dei calciatori Mangullo Piercono, nato il 9.06.191974, Lebano Nicola, nato il 30.01.1973, Vaccaio Nicolino, nato il 20.01.1967, Buccino Antonio, nato il 24.02.1989, Elia Giuseppe, nato il 21.03.1976, Elia Antonio, nato il 21.01.1960, Vaccaro Antonio, nato il 22.02.1970, Vaccaio Danilo, nato il 25.02.1985, Vaccaro Vincenzo, nato il 6.06.1981, Vaccaro Giampiero, nato il 29.06.1971, Vitagliano Antonio, nato il 21.06.1990, Borrelli Michele, nato il 29.05.1979, Elia Eliseo, nato il 28.06.1971, Falcione Francesco, nato il 16.03.1957, Buccino Domenico, nato il 2.07.1962, Chirico Gianni, nato il 19.07.1983, Greco Palmerino, nato il 28.08.1963. È risultata, altresì, la posizione regolare dell’assistente di parte, sig. Cirillo Francesco. Essi, invero, risultano tutti tesserati, da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara, a favore della società Lustra. Di conseguenza, hanno partecipato alla gara, di cui al reclamo in esame, in posizione regolare agli effetti del tesseramento. P.Q.M.DELIBERA di respingere il reclamo della società Massa; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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