COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CEPPALONI FIVE – GARA CUS CASERTA / CEPPALONI FIVE DEL 6.04.2008 – CALCIO A CINQUE JUNIORES.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO CEPPALONI FIVE – GARA CUS CASERTA / CEPPALONI FIVE DEL 6.04.2008 – CALCIO A CINQUE JUNIORES.
La C.D.T., letto il reclamo della società Ceppaloni Five, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché
verificata la certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli
effetti del tesseramento, del calciatore (che la società reclamante assume abbia partecipato alla gara in
posizione irregolare), che è emersa la posizione irregolare del calciatore Rubino Federico, nato il
10.12.1991, che risulta svincolato nell’ambito del Settore Giovanile e Scolastico in data 1.07.007 e non
ritesserato. Di conseguenza, egli ha partecipato, alla gara de qua, in posizione irregolare agli effetti del
tesseramento. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Ceppaloni Five, di infliggere, a carico della società Cus Caserta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine dalla tassa, non versata.
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