COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FRIGENTO – GARA FRIGENTO / MONTEMARANO DEL 4.05.2008 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FRIGENTO – GARA FRIGENTO / MONTEMARANO DEL 4.05.2008 – 1^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Frigento; tenuto conto che sono stati rispettati i termini abbreviati per le ultime quattro giornate e per gli spareggi dei Campionati regionali e Provinciali di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque (Maschili e Femminili) della L.N.D., così come statuiti dal C.U. n. 67/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 74 del 28.2.2008 del C.R. Campania; preso atto che il gravame si riferisce alla gara in epigrafe ed è relativo alla presunta posizione irregolare dei calciatori De Angelis Andrea, n. 25.4.1982; Nappo Giovanni, n. 12.11.1986; Mastromarino Jonathan, n. 15.03.1973 e Picariello Luigi, n. 22.4.1988; tanto premesso, rileva l’infondatezza del reclamo medesimo. Invero, esaminati gli atti del fascicolo d’Ufficio, nonché verificata la certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento, che i suddetti calciatori risultano tutti tesserati, da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara in esame e precisamente: De Angelis Andrea dal 13.11.2007; Nappo Giovanni dal 29.03.2008; Mastromarino Jonathan dal 28.9.2007 e Picariello Luigi dal 28.8.2006, a favore della società Montemarano. Di conseguenza, i calciatori hanno partecipato alla gara, di cui al reclamo in esame, in posizione regolare agli effetti del tesseramento. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Frigento; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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