COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FRIGENTO – GARA FRIGENTO / MONTEMARANO DEL 4.05.2008 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO FRIGENTO – GARA FRIGENTO / MONTEMARANO DEL 4.05.2008 – 1^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Frigento; tenuto conto che sono stati rispettati i
termini abbreviati per le ultime quattro giornate e per gli spareggi dei Campionati regionali e Provinciali di
Calcio a Undici e di Calcio a Cinque (Maschili e Femminili) della L.N.D., così come statuiti dal C.U. n. 67/A
della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 74 del 28.2.2008 del C.R. Campania; preso atto che il gravame si riferisce alla gara in epigrafe ed è relativo alla presunta posizione irregolare dei calciatori De Angelis Andrea, n. 25.4.1982; Nappo Giovanni, n. 12.11.1986; Mastromarino Jonathan, n. 15.03.1973 e Picariello Luigi, n. 22.4.1988; tanto premesso, rileva l’infondatezza del reclamo medesimo. Invero, esaminati
gli atti del fascicolo d’Ufficio, nonché verificata la certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R.
Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento, che i suddetti calciatori risultano tutti
tesserati, da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara in esame e precisamente: De Angelis
Andrea dal 13.11.2007; Nappo Giovanni dal 29.03.2008; Mastromarino Jonathan dal 28.9.2007 e Picariello
Luigi dal 28.8.2006, a favore della società Montemarano. Di conseguenza, i calciatori hanno partecipato alla
gara, di cui al reclamo in esame, in posizione regolare agli effetti del tesseramento. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo proposto dalla società Frigento; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della società reclamante.
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