COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ALFA – GARA BRACIGLIANO / ALFA DEL 5.04.2008 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO ALFA – GARA BRACIGLIANO / ALFA DEL 5.04.2008 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la fondatezza. Invero, va rilevato che il calciatore
D’Amato Gianluca, nato il 4.09.1981, attualmente tesserato per la società Bracigliano, ha partecipato alla
gara de qua, ancorché gravato da squalifica per una gara effettiva, quale calciatore non espulso dal campo,
nella gara del 30.03.2008, così come pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 3.04.2008, pag. 2242, del
Comitato Regionale Campania. Per l’esattezza, il calciatore D’Amato Gianluca ha partecipato alla gara
immediatamente successiva alla richiamata pubblicazione della squalifica a suo carico, ovvero a quella del
5.04.2008, che configura l’oggetto del ricorso in esame. Di conseguenza, in occasione della gara de qua, il
predetto calciatore versava in posizione irregolare, agli effetti disciplinari, non avendo precedentemente
scontato la sanzione disciplinare a suo carico. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Alfa, di infliggere a carico della società
Bracigliano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a) C.G.S., la sanzione della
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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