COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO QUADRIVIO – GARA VALSELE / QUADRIVIO DEL 30.03.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO QUADRIVIO – GARA VALSELE / QUADRIVIO DEL 30.03.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita (nella persona del proprio presidente) la società reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; tenuto conto che, come dal C.U. n. 88 del 17.04.2008, pag. 2416, questa C.D.T. si è già pronunciata, a stralcio, in ordine alle squalifiche a carico dei calciatori Cubiciotti Remo e Marcantuono Vincenzo; tanto premesso, rileva che il reclamo medesimo è parzialmente fondato. Ed invero, pur emergendo palesemente, dagli atti di gara, l’indubbia gravità della condotta posta in essere dal calciatore Di Martino Antonio, deve ritenersi che la condotta violenta, estrinsecatasi nei confronti del direttore di gara, si sia solo parzialmente consumata (anche grazie all’intervento dei dirigenti della società Quadrivio, che hanno attivamente impedito esiti potenzialmente più gravi) e sia stata condizionata, almeno in misura parziale, dall’obiettivo clima di tensione creatosi nel corso della gara. Per le esposte motivazioni, la condotta del calciatore, inquadrata nella fattispecie di cui all’art. 19, comma 4, lettera d) C.G.S., deve essere riconsiderata e rivalutata. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo della società Quadrivio, di ridurre a tutto il 30.05.2008 la squalifica a carico del calciatore Di Martino Antonio; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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