COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ANDRETTA – GARA ASTON VILLAMAINA / ANDRETTA DEL 6.04.2008 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO ANDRETTA – GARA ASTON VILLAMAINA / ANDRETTA DEL 6.04.2008 – 2^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo della società Andretta, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la
certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli effetti del
tesseramento, del calciatore (che la società reclamante assume abbia partecipato alla gara in posizione
irregolare), che è emersa la posizione irregolare del calciatore Trunfio Alvarez Miguel, nato il 16.05.1987,
che risulta svincolato in data 1.07.007 e non ritesserato. Di conseguenza, egli ha partecipato, alla gara de
qua, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento, essendo entrato in campo, quale calciatore di
riserva, dal 1’ del secondo tempo in poi. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto dalla società Andretta; di infliggere a carico della società Aston Villamaina, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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