COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ANDRETTA – GARA ASTON VILLAMAINA / ANDRETTA DEL 6.04.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ANDRETTA – GARA ASTON VILLAMAINA / ANDRETTA DEL 6.04.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo della società Andretta, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento, del calciatore (che la società reclamante assume abbia partecipato alla gara in posizione irregolare), che è emersa la posizione irregolare del calciatore Trunfio Alvarez Miguel, nato il 16.05.1987, che risulta svincolato in data 1.07.007 e non ritesserato. Di conseguenza, egli ha partecipato, alla gara de qua, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento, essendo entrato in campo, quale calciatore di riserva, dal 1’ del secondo tempo in poi. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Andretta; di infliggere a carico della società Aston Villamaina, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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