COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: – Sig. NAPOLITANO CLAUDIO (dirigente accompagnatore, all’epoca dei fatti, della società Cultural Classic V) – art. 1, comma 1, C.G.S. ed art. 61, comma 1, N.O.I.F.; – Sig. VITALE AGOSTINO (calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, a favore della società Cultural Classic V); – Sig. VITALE AGOSTINO (calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, a favore della società Cultural Classic V; attualmente tesserato a favore della società Visciano Fiesta) – art. 1, comma 1, C.G.S.; – Sig. LORDI ANGELO (calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, a favore della società Cultural Classic V; attualmente tesserato a favore della società Boys Visciano) – art. 1, comma 1, C.G.S.; – Sig. MEO GIOVANNI (calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, a favore della società Cultural Classic V; attualmente svincolato) – art. 1, comma 1, C.G.S.; – Sig. DI COSTANZO GIORGIO (calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, a favore della società Sant’Anastasia; attualmente tesserato a favore della società Vallolauro) – art. 1, comma 1, C.G.S.; – Sig. COPPETO FERDINANDO (calciatore tesserato a favore della società Sant’Anastasia) – art. 1, comma 1, C.G.S.; – Sig. LA CERRA GIOVANNI (calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, a favore della società Sant’Anastasia; attualmente tesserato a favore della società Aurora Comiziano) – art. 1, comma 1, C.G.S.; – Società G.S. Cultural Classic V – art. 4, comma 2, C.G.S. (all’epoca dei fatti art. 2, comma 4, C.G.S.); – Società A.C. Sant’Anastasia – art. 4, comma 1, C.G.S. (all’epoca dei fatti art. 2, comma 4, C.G.S.).

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: - Sig. NAPOLITANO CLAUDIO (dirigente accompagnatore, all’epoca dei fatti, della società Cultural Classic V) – art. 1, comma 1, C.G.S. ed art. 61, comma 1, N.O.I.F.; - Sig. VITALE AGOSTINO (calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, a favore della società Cultural Classic V); - Sig. VITALE AGOSTINO (calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, a favore della società Cultural Classic V; attualmente tesserato a favore della società Visciano Fiesta) – art. 1, comma 1, C.G.S.; - Sig. LORDI ANGELO (calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, a favore della società Cultural Classic V; attualmente tesserato a favore della società Boys Visciano) – art. 1, comma 1, C.G.S.; - Sig. MEO GIOVANNI (calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, a favore della società Cultural Classic V; attualmente svincolato) – art. 1, comma 1, C.G.S.; - Sig. DI COSTANZO GIORGIO (calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, a favore della società Sant’Anastasia; attualmente tesserato a favore della società Vallolauro) – art. 1, comma 1, C.G.S.; - Sig. COPPETO FERDINANDO (calciatore tesserato a favore della società Sant’Anastasia) – art. 1, comma 1, C.G.S.; - Sig. LA CERRA GIOVANNI (calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, a favore della società Sant’Anastasia; attualmente tesserato a favore della società Aurora Comiziano) – art. 1, comma 1, C.G.S.; - Società G.S. Cultural Classic V – art. 4, comma 2, C.G.S. (all’epoca dei fatti art. 2, comma 4, C.G.S.); - Società A.C. Sant’Anastasia – art. 4, comma 1, C.G.S. (all’epoca dei fatti art. 2, comma 4, C.G.S.). La C.D.T., vista la sua delibera del 21 luglio 2008, a carico dei tesserati e delle società indicate in preambolo, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 10 del 31.07.2008, alla pag. 149; preso atto del rinvio disposto nella riunione del 22.09.2008; dato atto della presenza del sostituto Procuratore Federale, avv. Leonardo Cotugno e dei deferiti, assistiti dai rispettivi legali; letti gli atti ufficiali di gara, gli atti prodotti dalla Procura Federale (all’epoca dei fatti, Ufficio Indagini); visti gli atti relativi al ricorso presentato all’Organo di giustizia sportiva, allora Giudice Sportivo; viste le memorie difensive e preso atto di quanto emerso nella seduta del 13.10.2008; sentite le conclusioni della Procura Federale, che ha chiesto: per i calciatori una sanzione di mesi quattro e giorni quindici di squalifica; per il sig. Claudio Napolitano, mesi cinque di inibizione; per il Presidente, all’epoca dei fatti, della società Sant’Anastasia, mesi cinque di inibizione; per la società Sant’Anastasia l’ammenda di euro 400,00 ed analoga sanzione per la società Cultural Classic V; per il sig. Francesco Caliendo, presidente, all’epoca dei fatti, della società Cultural Classic, mesi cinque di inibizione; tanto premesso, OSSERVA: - La fonte primaria e privilegiata di prova, ossia il referto arbitrale, in una con le successive dichiarazioni del direttore di gara, deve ritenersi nel suo complesso non attendibile, per i seguenti motivi: a) il contrasto rilevante tra referto e dichiarazioni rese al Giudice Sportivo sulla circostanza del secondo riconoscimento del calciatore n. 9 della Cultural Classic, riconosciuto formalmente per Vitale Agostino, che il direttore di gara dichiara, nel referto di gara, di aver identificato per la seconda volta, per poi sostenere, viceversa, nelle dichiarazioni rese al G.S., di non essere stato in grado di effettuare il secondo riconoscimento, in ragione dell’allontanamento dal campo del calciatore stesso, dopo la sua sostituzione; b) mancato riconoscimento, in foto, del calciatore Di Costanzo Giorgio, che secondo l’accusa avrebbe preso parte alla gara sotto il falso nome di Vitale Agostino e sulla cui persona il direttore di gara avrebbe dovuto soffermare l’attenzione ed attivare il ricordo, considerato il ripetuto riconoscimento dello stesso, effettuato durante la gara ed al momento dell’allontanamento. - Il procedimento accentrativo, innanzi al G.S., deve ritenersi inficiato, oltre che per i motivi esposti al punto precedente, in quanto deve ritenersi che lo stesso Organo giudicante – sul piano della regolarità formale – non potesse utilizzare, ai fini del riconoscimento, foto scaricate da internet ed esibite dalla ricorrente, ma avrebbe dovuto acquisire delle riproduzioni fotografiche con modalità obiettive, tali da garantire l’identità della persona effigiata, ovvero – meglio: sul piano sostanziale – convocare tutti i calciatori per i quali oggi è procedimento e procedere alla loro compiuta identificazione, per poi effettuare un successivo e valido riconoscimento, ovviamente a cura del direttore di gara. - L’Ufficio Indagini (come, all’epoca dei fatti, era denominato l’Organo, oggi Procura Federale), investito del caso, non ha posto in essere attività accertative che possano consentire di superare i vizi evidenziati dal procedimento di primo grado. Nessun ulteriore chiarimento in merito è stato acquisito attraverso il direttore di gara, né un giudizio di colpevolezza, quale quello richiesto dalla Procura Federale nel caso di specie: un giudizio che non può fondarsi esclusivamente sulle dichiarazioni, sia pur plurime, provenienti da un’unica parte processuale e completamente contrastanti con quelle rese complessivamente dalla parte avversa. - Gli unici fatti che, nel presente procedimento, risultano accertati con adeguata fondatezza, ai fini di un giudizio di merito, sono l’allontanamento dal campo del dirigente accompagnatore della società Cultural Classic, sig. Napolitano Claudio, come per sua stessa ammissione, prima della fine della gara e senza farvi più ritorno, e l’apertura dello spogliatoio del direttore di gara, con la sparizione di alcune foto autenticate, utilizzate per il riconoscimento di calciatori della predetta squadra. Un comportamento, il primo, di rilevante gravità, in quanto la funzione del dirigente accompagnatore è anche quella di fornire assistenza al direttore di gara nei rapporti con la propria squadra. L’accertato allontanamento ha contribuito ad offuscare l’intera vicenda, per la quale è procedimento. Non si ritengono adeguate le giustificazioni addotte dallo stesso Napolitano e le ulteriori testimonianze, sul punto richieste dalla difesa, non vengono ammesse, in quanto i fatti, così come esposti dallo stesso Napolitano, vanno ritenuti meritevoli di sanzione. Quanto, poi, all’accadimento del furto nello spogliatoio dell’arbitro di alcuni documenti di riconoscimento, esso non può non essere ascritto alla società ospitante, sul piano della responsabilità oggettiva, sotto il profilo dell’inadeguata custodia di quelle parti dell’impianto di interesse ai fini del regolare svolgimento della gara; P.Q.M. DELIBERA di prosciogliere, per i fatti contestati, i tesserati Vitale Agostino, Meo Giovanni, Lordi Angelo, Coppeto Ferdinando, La Cerra Giovanni e Di Costanzo Giorgio, nonché la società S.Anastasia; di infliggere al sig. NapolItano Claudio la sanzione dell’inibizione per mesi due, ed alla società Cultural Classic V l’ammenda di euro 500,00.
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