COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO HERMES CASAGIOVE – GARA E. ZUPO / HERMES CASAGIOVE DEL 26.10.2008 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO HERMES CASAGIOVE – GARA E. ZUPO / HERMES CASAGIOVE DEL 26.10.2008 – 1^ CAT. La C.D.T., esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo, dispone, per un’inderogabile motivazione di naturale temporale, che comporta l’esigenza di decidere, senza possibilità di rinvio, lo stralcio relativo all’impugnazione della sanzione a carico del calciatore Parlapiano Raffaele, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, in prime cure. Questa C.D.T. ritiene che, dall’esame degli atti ufficiali, emerga con chiarezza la gravità del comportamento tenuto dal predetto calciatore, per cui la sanzione della squalifica per tre gare, inflitta dal G.S.T., appare congrua ed adeguata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della società Hermes Casagiove nella parte riguardante la squalifica del calciatore Parlapiano Raffaele; rinvia la decisione, per l’altro aspetto del reclamo in epigrafe, alla riunione del 17.11.2008, per la quale determina la convocazione del direttore di gara, per la relativa audizione; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata
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