COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CO.G.AP. SAN SEBASTIANO – GARA CO.G.AP. SAN SEBASTIANO / FIAMMA SANGIOVANNESE DEL 19.10.2008 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 20/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO CO.G.AP. SAN SEBASTIANO - GARA CO.G.AP. SAN SEBASTIANO / FIAMMA
SANGIOVANNESE DEL 19.10.2008 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la parziale fondatezza. Invero, da un’attenta
disamina del referto di gara si evince che la stessa motivazione, specificata dal direttore di gara,
dell’allontanamento dal terreno di gioco, al 22° mi nuto del secondo tempo, del medico sociale della
società Co.G.Ap. San Sebastiano, non può essere valutata come ingiuriosa, ma deve essere derubricata
in atteggiamento irriguardoso. Pertanto, congrua ed adeguata alla violazione disciplinare commessa
appare la riduzione dell’inibizione, a carico del medico sociale medesimo, a tutto il 18.11.2008. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Co.G.Ap. San Sebastiano, di ridurre a
tutto il 18.11.2008 l’inibizione a carico del medico sociale della società medesima; nulla dispone
in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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