COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VALLOLAURO RECLAMO SANGENNARESE GARA VIGOR SAN PAOLO BEL SITO / VALLOLAURO DEL 29.09.2007 GARA VIGOR SAN PAOLO BEL SITO / SANGENNARESE DEL 26.01.2008 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 20/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO VALLOLAURO
RECLAMO SANGENNARESE
GARA VIGOR SAN PAOLO BEL SITO / VALLOLAURO DEL 29.09.2007
GARA VIGOR SAN PAOLO BEL SITO / SANGENNARESE DEL 26.01.2008 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali allegati al fascicolo, letti i reclami, dispone la riunione degli stessi per
connessione oggettiva, in quanto entrambi imperniati sulla presunta posizione irregolare, agli effetti del
tesseramento, del calciatore Coppola Luigi, nato il 16.07.1984; preso atto delle controdeduzioni
presentate dalla società Vigor San Paolo Bel Sito, esaminate le risultanze della relazione dell'Ufficio
Indagini della F.I.G.C. (come, all’epoca degli accertamenti, era denominato l’Ufficio federale inquirente)
OSSERVA:
i ricorsi in esame, inoltrati dalla società Vallolauro (in data 6.10.2007), nonché, successivamente, dalla
società Sangennarese (in data 2.02.2008), vertono entrambi sulla contestazione di irregolarità della
posizione del calciatore Coppola Luigi (nato il 16.07.1984), sul presupposto che il suo tesseramento per
la società Vigor San Paolo Bel Sito sarebbe non conforme alla vigente normativa. In particolare, il
calciatore in questione, già tesserato per la società Vallesaccardese nel corso della stagione sportiva
2007/2008, sarebbe stato oggetto dapprima di un trasferimento in favore della U.S. Polvica in data
31/07/2007 e, successivamente, sempre da parte della Vallesaccardese e per il medesimo anno sportivo,
in favore della Vigor San Paolo Bel Sito, in data 20.09.2009. Questa C.D.T., con delibera del 26/11/2007,
ha rimesso gli atti all’Ufficio inquirente della F.I.G.C., demandando ad esso gli accertamenti in ordine agli
aspetti di seguito specificati. La prima esigenza di accertamento è sorta in ordine al recapito, se da
giudicare regolare o meno, alla società Vigor San Paolo Bel Sito, del reclamo presentato a suo carico
dalla società Vallolauro. In argomento, la normativa vigente dispone che "copia della dichiarazione e dei
motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte". Questa
C.D.T. ha accertato, al riguardo, che dagli atti ufficiali non si rileva prova che il ricorso della società
Vallolauro sia stato validamente comunicato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
all’indirizzo esatto della Vigor San Paolo Bel Sito. L'altra esigenza istruttoria attiene più strettamente al
merito, ovvero alla regolarità del tesseramento, per la Vigor San Paolo Bel Sito, del calciatore Coppola
Luigi, previa disamina degli intervenuti atti di trasferimento. Osserva la C.D.T. che le indagini espletate
dalla Procura Federale (allora, come già precisato, Ufficio Indagini della F.I.G.C.), giusta la relazione,
pervenuta al C.R. Campania – F.I.G.C. in data 30.06.2008, consentono la decisione dei reclami in
esame. Le risultanze di indagine hanno evidenziato, in ordine alla ritualità del recapito del reclamo
presentato dalla Vallolauro, che la relativa raccomandata è stata inoltrata ad un indirizzo che non risulta
più dai fogli di censimento della società Vigor San Paolo Bel Sito, depositati preso il C.R. Campania –
F.I.G.C., e che corrisponde, invece, alla residenza del precedente presidente della Vigor San Paolo Bel
Sito, sig. Ernesto Ferrara, che era rimasto in carica fino alla stagione sportiva 2004/2005, ma che, come
si desume dai relativi accertamenti, non si era più occupato della nominata società. Inoltre, in atti non è
risultata allegata la ricevuta di ritorno della raccomandata del reclamo della Vallolauro. Non sfugge
tuttavia alla C.D.T. che, nonostante l'irritualità della notifica del reclamo, la Vigor San Paolo Bel Sito abbia
comunque depositato proprie controdeduzioni, articolate, con una puntualità che non è possibile ritenere
casuale, in risposta alle motivazioni del reclamo della società Vallolauro. In tal modo, la controdeducente
(che, oltretutto, ha espressamente qualificato il proprio atto quali “note avverso il ricorso inoltrato dall’U.C.
Vallolauro”) ha dimostrato di essere comunque venuta a conoscenza del reclamo. Sul punto, questa
C.D.T. ritiene congruo il richiamo alla motivazione della decisione della Commissione d’Appello Federale
(come, a quella data, era denominato l’Organo d’ultimo grado in ordine ai reclami di parte sulle gare), di
cui al C.U. n. 57/C del 7/06/2007 della F.I.G.C., relativa ad un caso, che tuttavia è analogo, alla vicenda
ora in esame, soltanto per quel che concerne l’aspetto della spedizione di un atto ad un indirizzo non più
in essere. Il caso di riferimento è quello del reclamo presentato dalla società Comp. Basso Cilento, in
ordine alla gara con la società Padula, del Campionato Regionale campano di Prima Categoria, disputata
il 25.02.2007. Con la richiamata decisione, articolata sulla base di criteri interpretativi della normativa
allora vigente (art. 29, comma 5, del precedente Codice di Giustizia Sportiva), fondati sul principio della
prevalenza delle garanzie di rito rispetto al merito, la C.A.F. ha giudicato inammissibile, con tutte le
relative conseguenze, il ricorso inoltrato ad un indirizzo diverso da quello, di cui agli atti ufficiali della
società, depositati presso l’Ente federale di appartenenza. Nella vicenda relativa al citato reclamo della
società Comp. Basso Cilento, tuttavia, la peculiarità del caso si evidenziò nel fatto che la società Padula,
avendo appreso, da notizie pubblicate su organi di stampa, dell’esistenza del reclamo, aveva contestato
(con un atto che la Commissione Disciplinare del C.R. Campania aveva ritenuto configurasse
controdeduzioni al predetto reclamo) di non aver mai ricevuto la relativa raccomandata postale. Nel caso
in esame, invece, la società Vigor San Paolo Bel Sito, sia pure per via indiretta, ha chiaramente denotato
di essere a conoscenza del reclamo della società controparte. Sul punto, non può non osservarsi che
quello calcistico, con particolare riferimento alla materia che occupa questa C.D.T., è un diritto di
sostanza, che tiene conto degli aspetti formali (come nel caso del cennato reclamo della società Comp.
Basso Cilento) soltanto allorquando essi appaiono assorbenti ed idonei a precludere ogni valutazione nel
merito. Questa C.D.T., tanto premesso, giudica che debba disporsi la disamina dei reclami: ovvero (in
ragione della dimostrata conoscenza, da parte della società Vigor San Paolo Bel Sito, del reclamo della
società Vallolauro), anche di quello di quest’ultima società, oltre che di quello della società
Sangennarese, in ordine al quale ultimo non è stata presentata alcuna contestazione relativa alle
modalità di spedizione e che, comunque, risulta regolarmente instaurato, visto il deposito in atti della
cartolina postale di avviso di ricevimento della raccomandata di spedizione. Orbene, le risultanze
dell'Ufficio Indagini hanno appurato che il calciatore Coppola Luigi non ha sottoscritto l'atto di
trasferimento in data 31.07.2008, da parte della Vallesaccardese in favore del Polvica. Lo stesso diretto
interessato, esaminata la relativa lista di trasferimento, ha espressamente disconosciuto di averla mai
sottoscritta (come, peraltro, appare marchianamente evidente dal confronto tra le due firme), mentre ha
riconosciuto la propria firma alla lista di trasferimento del 20.09.2007, in favore della Vigor San Paolo Bel
Sito. Deve, però, tenersi conto che è stato accertato che autore del duplice trasferimento sia stato il sig.
Annunziata Nicola, gia presidente della società Vallesaccardese dal 25.08.006 al 4.08.2007, data delle
sue dimissioni anche da socio del sodalizio. L'Annunziata, in sintesi, dapprima ha trasferito il Coppola
Luigi al Polvica, per poi, quando ormai aveva cessato ogni incarico sociale, trasferirlo alla Vigor San
Paolo Bel Sito, con altra lista di trasferimento, ma anch’essa indicante, quale società cedente, la
Vallesaccardese. È stato accertato, in sede d’indagine, che la Vigor San Paolo Bel Sito era all'oscuro del
trasferimento del calciatore alla società Polvica in data 31.07.2007. Tuttavia, la società Vigor San Paolo
Bel Sito non poteva assolutamente ignorare che la società Vallesaccardese, indicata quale cedente nella
relativa lista di trasferimento del calciatore Coppola Luigi, “non esisteva più”. Invero, alla pag. 4
dell’allegato al Comunicato Ufficiale n. 11 del 2 agosto 2007 del C.R. Campania – F.I.G.C., è stata
pubblicata la ratifica della fusione tra le società Vallesaccardese ed Atripalda 1991, con la nuova
denominazione della società definita in “Città di Atripalda Calcio”. Dunque, non può non rilevarsi, sul
punto, l’assoluta improprietà di una lista di trasferimento intestata, quale cedente, ad una società
(Vallesaccardese) che, nel frattempo, aveva proceduto a fusione con altra società e con una nuova
denominazione, assolutamente distinta rispetto a quella precedente. La pubblicazione della ratifica, della
fusione in parola, sul citato Comunicato Ufficiale del C.R. Campania – F.I.G.C., avrebbe dovuto
comportare la doverosa esplicazione della giusta diligenza, da parte della società Vigor San Paolo Bel
Sito, in ordine alla validità della lista di trasferimento medesima, depositata presso il C.R. Campania –
F.I.G.C. in data successiva (21.09.2007) a quella di pubblicazione (2 agosto 2007) del citato Comunicato
Ufficiale n. 11 del 2 agosto 2007. Deve, dunque, concludersi per l’irregolarità della posizione del
calciatore Coppola Luigi, in ordine alla gara di cui al reclamo della società Vallolauro. Deve aggiungersi
che, dalla relazione dell’Ufficio inquirente della F.I.G.C., è emerso che solo dopo il reclamo della società
Vallolauro la Vigor San Paolo Bel Sito aveva effettuato accertamenti specifici, evitando di utilizzare il
Coppola fino a quando i presidenti rispettivamente in carica, Tafuro Santolo per la Vigor San Paolo Bel
Sito e Martone Antonio per il Polvica, nel dicembre 2007 hanno definitivamente svincolato il Coppola,
successivamente tesserato, in data 20.12.2007, a favore della Vigor San Paolo Bel Sito, con modalità
regolari e nel pieno rispetto della normativa che prescrive che i calciatori svincolati siano facoltati a
ritesserarsi con decorrenza dal giorno successivo alla chiusura degli svincoli. Su questo specifico
aspetto, è davvero il caso di soffermare la giusta attenzione: invero, la circostanza che la società Vigor
San Paolo Bel Sito e lo stesso calciatore in argomento (Coppola Luigi) abbiano “effettuato accertamenti
specifici… solo dopo il reclamo della società Vallolauro” attesta, in modo indiretto, ma inequivocabile, per
l’appunto che la medesima società Vigor San Paolo Bel Sito fosse a conoscenza del reclamo stesso:
invero, essa avrebbe potuto esserne consapevole soltanto attraverso il ricevimento della relativa
raccomandata di spedizione. Quanto al merito del reclamo prodotto dalla società Sangennarese, atteso
che, al momento della gara con la Vigor San Paolo Bel Sito, disputata il 26.01.2008, la posizione del
Coppola Luigi era regolare agli effetti del tesseramento, deve disporsi il rigetto del reclamo medesimo.
P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del ricorso presentato dalla società Vallolauro, di infliggere alla società Vigor San
Paolo Bel Sito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la punizione
sportiva della perdita della gara Vigor San Paolo Bel Sito – Vallolauro del 29.09.2007 con il
punteggio di 0-3; di rigettare il ricorso presentato dalla società Sangennarese; di disporre che il
nominato sig. Annunziata Nicola sia inibito per mesi sei, con decorrenza dall’atto dell’eventuale
suo nuovo censimento, o tesseramento, nell’ambito della F.I.G.C.; dispone l’addebito della tassa,
non versata, sul conto della società Sangennarese; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo,
non versata, dalla società Vallolauro.
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