COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CAMPAGNA – GARA REAL EBOLITANA / CAMPAGNA DELL’11.10.2008 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CAMPAGNA – GARA REAL EBOLITANA / CAMPAGNA DELL’11.10.2008 – ECCELLENZA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata, nella persona del suo rappresentante legale, la società Campagna, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, ne rileva la parziale fondatezza. Premesso che le frasi ingiuriose e minacciose sono state effettivamente pronunciate, così come, peraltro, ammesso nelle stesse motivazioni dell’impugnazione, questa C.D.T. ritiene che la sanzione inflitta dal primo Giudice sia eccessiva, in relazione all’effettiva gravità delle relative infrazioni, anche in riferimento ai parametri fissati dall’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva. Deve, infine, tenersi conto delle circostanze nelle quali la vicenda in esame si è verificata. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Campagna, di ridurre la sanzione della squalifica, a carico dell’allenatore sig. Maiorano Antonio, fino a tutto il 25.11.2008; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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