COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. OTTORINO CECCARELLI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ PONTE VITULANO), ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÈ DELL’ART. 94 TER N. 13 DELLE N.O.I.F.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. OTTORINO CECCARELLI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ PONTE VITULANO), ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÈ DELL’ART. 94 TER N. 13 DELLE N.O.I.F. La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 3 novembre 2008, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sig. Vice Procuratore Federale, dott. Gioacchino Tornatore, in data 29 settembre 2008, protocollo 1364/777, a carico del Sig. Ottorino Ceccarelli, presidente dell’ASD F. Ponte Vitulano, al quale è stata contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., nonché la violazione dell’art. 94 ter n. 13, N.O.I.F.; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 24 novembre 2008 è stato presente Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv. Leonardo Cotugno, che, preso atto dell’assenza del deferito, sebbene ritualmente convocato, iotenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto per il sig. Ottorino Ceccarelli, presidente dell’ASD F. Ponte Vitulano, sette mesi di inibizione. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, considerato che in base all’art. 18 del Codice di Giustizia Sportiva previgente, rilevato che dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il Presidente della società Ponte Vitulano, sig. Ottorino Ceccarelli, nei 30 gg. successivi al provvedimento del lodo arbitrale n. 40/56, non ha provveduto ad ottemperare a quanto stabilito, a titolo di saldo, a favore del sig. Formicola Giovanni. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere al signor Ottorino Ceccarelli, quale presidente della società Ponte Vitulano, la sanzione dell’inibizione per mesi sei.
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