COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO B. ATLETICO 158 – GARA OLEVANESE / B. ATLETICO 158 DEL 09.11.2008 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO B. ATLETICO 158 – GARA OLEVANESE / B. ATLETICO 158 DEL 09.11.2008 – ATT. MISTA La C.D.T., esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo, dispone, per un’inderogabile motivazione di naturale temporale, che comporta l’esigenza di decidere, senza possibilità di rinvio, lo stralcio relativo all’impugnazione della sanzione a carico del calciatore Francesco Rea, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, in prime cure. Questa C.D.T. ritiene che, dall’esame degli atti ufficiali, emerga con chiarezza la gravità del comportamento tenuto dal predetto calciatore, tra l’altro capitano (motivo per il quale la sanzione della squalifica per tre gare, inflitta dal G.S.T., appare congrua ed adeguata). P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della società B. Atletico 158 nella parte riguardante la squalifica del calciatore Francesco Rea; rinvia la decisione, per l’altro aspetto del reclamo in epigrafe, alla riunione dell’1.12.2008, per la quale determina la convocazione del direttore di gara, per la relativa audizione; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata
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