COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S. PIETRO – GARA NUOVA BOYS MARANO / S. PIETRO NAPOLI DEL 09.11.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S. PIETRO – GARA NUOVA BOYS MARANO / S. PIETRO NAPOLI DEL 09.11.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che lo stesso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. Questa C.D.T. osserva, preliminarmente, che la richiesta di audizione del direttore di gara non ha pregio, atteso che dalla lettura del referto arbitrale, redatto in modo ineccepibile, inequivocabilmente e dettagliatamente, unico documento utilizzabile ai fini della decisione, emerge la gravità dei fatti contestati, per cui le squalifiche inflitte dal G.S.T. in prime cure, a carico dei calciatori Onorato Francesco, Variale Gustavo e Gambardella Ciro, devono ritenersi proporzionate ed eque. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società S. Pietro Napoli; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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