COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL EBOLITANA – GARA SAN GIORGIO DEL SANNIO / REAL EBOLITANA DEL 15.11.2008 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL EBOLITANA – GARA SAN GIORGIO DEL SANNIO / REAL EBOLITANA DEL 15.11.2008 – ECCELLENZA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto avverso la sanzione disciplinare inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul C.U. n. 43 del 20.11.2008, pag. 728, del C.R. Campania, ne rileva l’infondatezza. Invero, dalla dichiarazione suppletiva, trasmessa in data 1.12.2008 dal direttore di gara, su disposizione di questa Commissione, si evince chiaramente ed inequivocabilmente che la persona fisica allontanata dal terreno di gioco, per proteste nei confronti dell’arbitro, è stata identificata nel sig. Mangieri Modesto, dirigente accompagnatore ufficiale della società in occasione della gara in epigrafe, e non nel sig. Caso Michele, così come affermato dalla reclamante. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della società Real Ebolitana; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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