COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO RISORGIMENTO – GARA REAL BENEVENTO / RISORGIMENTO DELL’11.05.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO RISORGIMENTO – GARA REAL BENEVENTO / RISORGIMENTO DELL’11.05.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., preso atto della sua decisione pubblicata sul C.U. n. 125 del 30.06.2008, pagina 2864, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto avverso le sanzioni disciplinari inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate sul C.U. n. 101 del 15.05.2008, pagg. 2646 e 2648, del C.R. Campania, sentita, nella persona del suo rappresentante legale, la società reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, constatata, altresì, l’assenza del direttore di gara benché ritualmente convocato per ben due (29.09.2008 e 17.11.2008) OSSERVA: la C.D.T., con propria decisione in data 30.06.2008, ha ritenuto assolutamente necessaria ed imprescindibile, ai fini della valutazione del reclamo, l’audizione del direttore di gara; a tal fine, questi è stato invitato, per essere ascoltato sui fatti di cui in reclamo, per il giorno 29 settembre 2008; in tale seduta è stata constatata la sua assenza ingiustificata; si è perciò provveduto ad una nuova convocazione, per il giorno 17.11.2008, ma anche quest’ultimo invito è rimasto privo di esito, senza motivata giustificazione. Tale comportamento del direttore di gara risulta in aperta violazione dell’obbligo di presentarsi innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 3, C.G.S.). In ogni caso, nel merito, gli elementi raccolti inducono questa C.D.T. ad una valutazione dei fatti diversa, rispetto alle risultanze del procedimento di prima istanza. La documentazione allegata al reclamo è univoca e concorrente sul punto che il calciatore Michele Brigantino, tesserato a favore della società Risorgimento, sia stato estraneo ai fatti di cui al referto arbitrale. In sede di audizione del sig. Giancarlo Francesca, è stata altresì acquisita agli atti una fotografia del calciatore Brigantino Michele, per essere esibita al direttore di gara, che era stato all’uopo convocato: ma la ripetuta assenza dell’arbitro ha impedito la relativa verifica. Preso atto dei reiterati tentativi di accertamento della verità dei fatti, attraverso l’audizione del direttore di gara, disposta da questa C.D.T., ma non eseguita per le sue richiamate assenze, questa C.D.T. ritiene: per un verso, di non potere e non dovere ulteriormente rinviare la propria decisione, anche in considerazione della ragguardevole distanza temporale, che intercorre dalla data di disputa della gara di riferimento; per altro aspetto, che la reiterata assenza dell’arbitro, in negativa risposta alle convocazioni, non consenta di giudicare infondata la documentazione allegata dalla reclamante, in ordine al calciatore Brigantino Michele. Questa C.D.T. giudica, altresì, di non dover intervenire, in ordine al sig. Abbate Domenico, in quanto, da quel che emerge dalla documentazione agli atti (si ribadisce ancora: non verificabile con modalità e metodologia obiettive, in ragione delle assenze dell’arbitro alle convocazioni per le audizioni), non sussistono elementi certi, da sottoporre al giudizio di questa Commissione. Quanto al dirigente, sig. Giancarlo Francesca, questa C.D.T. ritiene che, diversamente da quanto rilevato in relazione al calciatore innanzi nominato, la società reclamante non abbia adeguatamente supportato la relativa impugnazione, risultando del tutto evidente che la finalità del reclamo sia da individuare, come dalle specifiche enunciazioni di riferimento, nella posizione disciplinare del calciatore Brigantino Michele. Deve, infine, disporsi la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato Regionale Arbitri della Campania, per le determinazioni di sua competenza in ordine alle reiterate assenze del direttore di gara (che configurano la violazione disciplinare innanzi richiamata) alle convocazioni disposte da questa Commissione Disciplinare Territoriale. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Risorgimento, di ridurre a tutto il 31.12.2008 la squalifica a carico del calciatore Brigantino Michele; di confermare l’inibizione, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del dirigente, sig. Giancarlo Francesca; dispone la trasmissione degli atti al Presidente del C.R.A. Campania, per le determinazioni di sua competenza in relazione alle assenze del direttore di gara alle convocazioni disposte da questa C.D.T.; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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