COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 30/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SEI CASALI – GARA SEI CASALI / CALPAZIO DEL 7.12.2008 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 30/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SEI CASALI – GARA SEI CASALI / CALPAZIO DEL 7.12.2008 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che lo stesso è infondato. Invero, dalla lettura del
referto di gara, fonte privilegiata di prova; preso atto del supplemento di rapporto arbitrale, si evince
chiaramente che il sig. Basso Francesco, nonostante nella circostanza ricoprisse la qualifica di capitano e,
pertanto, era tenuto a dare un esempio di sportività, assumeva atteggiamento violento nei confronti di un
sostenitore. Di conseguenza, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale appare congrua ed
adeguata al gesto compiuto. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo proposto dalla società Sei Casali; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della società reclamante.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 30/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SEI CASALI – GARA SEI CASALI / CALPAZIO DEL 7.12.2008 – PROMOZIONE"