COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 30/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SEI CASALI – GARA SEI CASALI / CALPAZIO DEL 7.12.2008 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 30/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SEI CASALI – GARA SEI CASALI / CALPAZIO DEL 7.12.2008 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che lo stesso è infondato. Invero, dalla lettura del referto di gara, fonte privilegiata di prova; preso atto del supplemento di rapporto arbitrale, si evince chiaramente che il sig. Basso Francesco, nonostante nella circostanza ricoprisse la qualifica di capitano e, pertanto, era tenuto a dare un esempio di sportività, assumeva atteggiamento violento nei confronti di un sostenitore. Di conseguenza, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale appare congrua ed adeguata al gesto compiuto. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Sei Casali; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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