COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 30/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S. AGATA IRPINA – GARA CALITRI / S. AGATA IRPINA DEL 6.12.2008 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 30/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO S. AGATA IRPINA – GARA CALITRI / S. AGATA IRPINA DEL 6.12.2008 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la parziale fondatezza. Deve premettersi che,
evidentemente per un disguido, la motivazione della sanzione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale, non
trova esatta corrispondenza nella descrizione, di cui al referto arbitrale. Di conseguenza, in una valutazione
serena e compiuta della vicenda, non può non rilevarsi che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo
Territoriale sia eccessiva in relazione alla effettiva gravità dell’infrazione disciplinare commessa dal
calciatore Filarmonico Roberto. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società S.Agata Irpina, di ridurre la squalifica,
inflitta dal G.S.T. a carico del calciatore Filarmonico Roberto, a tre giornate di gara; nulla dispone in
ordine alla tassa reclamo, non versata.
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