COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 30/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL PARTENOPE – GARA SCAMPIA / REAL PARTENOPE DEL 30.11.2008 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 30/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO REAL PARTENOPE – GARA SCAMPIA / REAL PARTENOPE DEL 30.11.2008 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che lo stesso è infondato. Invero, i fatti ascrivibili ai due
soggetti sanzionati, in favore dei quali è stato proposto reclamo, risultano chiaramente descritti al referto
arbitrale, mentre la ricostruzione alternativa degli stessi propugnata dalla società reclamante non è
corroborata da alcun elemento oggettivo. Deve, altresì, precisarsi che non possono essere giudicate idonee
a smentire il contenuto degli atti ufficiali le ulteriori affermazioni, di cui al reclamo di parte, riferite a pretese
irregolarità, che si sarebbero verificate in occasione della gara in questione. Trattasi invero, anche in questo
caso, di mere affermazioni, non confortate da elementi probatori. Infine, deve sottolinearsi che, sotto il
profilo della loro commisurazione, eque e proporzionate all’accaduto si appalesano le sanzioni inflitte dal
Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo proposto dalla società Real Partenope; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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