COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 30/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. NICOLA VOLPE (PRESIDENTE DELL’U.S. AGROPOLI 1921), ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA CON RIFERIMENTO AGLI ART. 91 N° 1 N.O.I.F., 92 N° 1 N.O.I.F. E 93 N° 1 N.O.I.F. ED AL PUNTO 14 ALL A VOCE ALLENATORI DEL C.U. N. 1 DELLA LND STAGIONE SPORTIVA 2006/2007; A CARICO DELL’U.S. AGROPOLI 1921, ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 30/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. NICOLA VOLPE (PRESIDENTE DELL’U.S. AGROPOLI 1921), ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA CON RIFERIMENTO AGLI ART. 91 N° 1 N.O.I.F., 92 N° 1 N.O.I.F. E 93 N° 1 N.O.I.F. ED AL PUNTO 14 ALL A VOCE ALLENATORI DEL C.U. N. 1 DELLA LND STAGIONE SPORTIVA 2006/2007; A CARICO DELL’U.S. AGROPOLI 1921, ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 27 ottobre 2008, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sig. Vice Procuratore Federale, dott. Gioacchino Tornatore, in data 10 settembre 2008, protocollo 1023/956, a carico del Sig. Nicola Volpe, presidente dell’US Agropoli 1921, al quale è stata contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. con riferimento agli art. 91 n° 1 N.O.I.F., 92 n° 1 N.O.I.F. e 93 n° 1 N.O.I.F. ed al punto 14 alla voce allenatori del C.U. n. 1 della LND stagione sportiva 2006/2007, nonché a carico dell’U.S. Agropoli 1921, alla quale è stata contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S.; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 17 novembre 2008 il rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv. Leonardo Cotugno, preso atto del certificato medico trasmesso, a mezzo fax, dal deferito sig. Nicola Volpe, avanza, alla CDT, richiesta di rinvio. Alla riunione del 15 dicembre 2008, sono risultati presenti il deferito, sig. Nicola Volpe, e l’U.S. Agropoli 1921, rappresentata sempre dal sig. Nicola Volpe. Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv. Leonardo Cotugno – preso atto del patteggiamento proposto, ex artt. 23 e 24 C.G.S., dal sig. Nicola Volpe –, nelle sue conclusioni ha chiesto: per il sig. Nicola Volpe, presidente dell’US Agropoli 1921, due mesi di inibizione; per la società, l’ammenda di 200,00 euro. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, rilevate le risultanze degli atti, nell’ambito delle quali il riconoscimento della responsabilità da parte del sig. Nicola Volpe, in proprio e quale presidente dell’US Agropoli 1921, ritiene che il deferimento sia fondato e che, per l’effetto, debba essere confermata la sanzione, così come “patteggiata”, ai sensi dei richiamati artt. 23 e 24 C.G.S., tra le parti deferite ed il Sostituto Procuratore Federale: a carico del sig. Nicola Volpe, mesi due di inibizione; a carico della società Agropoli 1921, l’ammenda di 200,00 euro. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere al signor Nicola Volpe, quale Presidente della società Agropoli 1921, la sanzione dell’inibizione per mesi due; di infliggere l’ammenda di euro 200,00 a carico della società Agropoli 1921.
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