COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 30/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DI: SIG.RA ELISA DI FLORIO (PRESIDENTE DELL’A.S.D. SANTA MARGHERITA), SIG. DIOSNEL ZARATE GIMENEZ (CALCIATORE TESSERATO DELL’A.S.D. SANTA MARGHERITA), ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 11 BIS, DELLE N.O.I.F. ED ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELL’A.C.D. SANTA MARGHERITA, ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 30/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA A CARICO DI: SIG.RA ELISA DI FLORIO (PRESIDENTE DELL’A.S.D. SANTA
MARGHERITA), SIG. DIOSNEL ZARATE GIMENEZ (CALCIATORE TESSERATO DELL’A.S.D. SANTA
MARGHERITA), ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE ALL’ART.
40, COMMA 11 BIS, DELLE N.O.I.F. ED ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A
CARICO DELL’A.C.D. SANTA MARGHERITA, ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 14 ottobre 2008, che ha fatto seguito all’atto di deferimento
del Sig. Vice Procuratore Federale, avv. Marco Squicquero, in data 22 agosto 2008, protocollo 771/798, a
carico di: Sig.ra Elisa Di Florio, presidente dell’ASD Santa Margherita; Sig. Diosnel Zarate Gimenez,
calciatore tesserato dell’ASD Santa Margherita, ai quali è stata contestata la violazione dell’art. 10, comma
2, C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 11bis N.O.I.F. e dell’art. 1, comma 1, C.G.S., nonché a carico
dell’A.S.D. Santa Margherita, alla quale è stata contestata la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S.;
tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 17 novembre 2008 sono risultati presenti il deferito, sig. Diosnel Zarate Gimenez, la sig.ra
Elisa Di Florio, rappresentata dal sig. Riccardo Rota, e l’A.S.D. Santa Margherita, rappresentata sempre dal
sig. Riccardo Rota. Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv. Leonardo Cotugno, ed il
calciatore Diosnel Zarate Gimenez congiuntamente avanzano richiesta si sanzione concordata ed inoltre,
prende atto della richiesta di rinvio, per munirsi di delega per concordare la sanzione, del dirigente
dell’A.S.D. Santa Margherita. Alla riunione del 15 dicembre 2008,il rappresentante della Procura Federale,
Sostituto avv. Leonardo Cotugno – preso atto del patteggiamento proposto, ex artt. 23 e 24 C.G.S., dal sig.
Diosnel Zarate Gimenez e dal delegato dell’A.S.D. Santa Margherita –, nelle sue conclusioni ha chiesto: per
il sig. Diosnel Zarate Gimenez, calciatore dell’ASD Santa Margherita, tre mesi di squalifica; per la sig.ra
Elisa Di Florio, presidente dell’ASD Santa Margherita, due mesi di inibizione; per la società, l’ammenda di
250,00 euro. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, rilevate le risultanze degli atti,
nonché preso atto delle dichiarazioni del sig. Diosnel Zarate Gimenez, quale calciatore della società Santa
Margherita, e della sig.ra Elisa Di Florio, in proprio e quale presidente dell’ASD Santa Margherita, ritiene
che debba essere confermata la sanzione, così come “patteggiata”, ai sensi dei richiamati artt. 23 e 24
C.G.S., tra le parti deferite ed il Sostituto Procuratore Federale: a carico del sig. Diosnel Zarate Gimenez,
mesi tre di squalifica; a carico della sig.ra Elisa Di Florio, mesi due di inibizione; a carico della società Santa
Margherita, l’ammenda di 250,00 euro. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere alla signora Elisa Di Florio, quale presidente della
società Santa Margherita, la sanzione dell’inibizione per mesi due; di infliggere al sig. Diosnel
Zarate Gimenez, quale calciatore della società ASD Santa Margherita, la sanzione della squalifica
per mesi tre; di infliggere l’ammenda di euro 250,00 a carico della società Santa Margherita.
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