COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL TAVERNA – GARA REAL TAVERNA / SERRE DEL 7.12.2008 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 15/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO REAL TAVERNA – GARA REAL TAVERNA / SERRE DEL 7.12.2008 – PROMOZIONE
La C.D.T., esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto del fax di rinuncia all’audizione, trasmesso
dal Presidente della società reclamante, ne rileva la parziale fondatezza. Invero, in una valutazione serena
e compiuta della vicenda, non può non rilevarsi che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale sia,
sul piano obiettivo, lievemente sproporzionata, rispetto all’effettiva gravità dell’infrazione disciplinare
commessa dal calciatore De Bartolomeis Giuseppe. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Real Taverna, di ridurre la sanzione
della squalifica, a carico del calciatore De Bartolomeis Giuseppe, inflitta dal G.S.T., a quattro
giornate di gara; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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