COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL TAVERNA – GARA REAL TAVERNA / SERRE DEL 7.12.2008 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL TAVERNA – GARA REAL TAVERNA / SERRE DEL 7.12.2008 – PROMOZIONE La C.D.T., esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto del fax di rinuncia all’audizione, trasmesso dal Presidente della società reclamante, ne rileva la parziale fondatezza. Invero, in una valutazione serena e compiuta della vicenda, non può non rilevarsi che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale sia, sul piano obiettivo, lievemente sproporzionata, rispetto all’effettiva gravità dell’infrazione disciplinare commessa dal calciatore De Bartolomeis Giuseppe. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Real Taverna, di ridurre la sanzione della squalifica, a carico del calciatore De Bartolomeis Giuseppe, inflitta dal G.S.T., a quattro giornate di gara; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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