COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FUTSAL TER IGNIS C5 – GARA SONFIDITALIA / FUTSAL TER IGNIS C5 DEL 19.11.2008 – COPPA CAMPANIA CALCIO A CINQUE – SEDIE D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 15/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO FUTSAL TER IGNIS C5 – GARA SONFIDITALIA / FUTSAL TER IGNIS C5 DEL 19.11.2008 –
COPPA CAMPANIA CALCIO A CINQUE – SEDIE D
La C.D.T., esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata la società nella persona del suo
rappresentante, che aveva inoltrata rituale richiesta di audizione, ne rileva la parziale fondatezza. Invero,
dal referto dell’arbitro risulta che, più che un tentativo di aggressione, il calciatore Mirando Pasquale si è
atteggiato come “per mettere le mani addosso”, per l’appunto all’arbitro. È ulteriormente da precisare che la
vicenda si è verificata in conseguenza di un mero indietreggiare del direttore di gara. Ciò posto, adeguata a
quanto commesso dal calciatore Miranda Pasquale appare la sanzione della squalifica fino a tutto il
19.01.2009. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Futsal Ter Ignis C5, di ridurre la
sanzione della squalifica, a carico del calciatore Miranda Pasquale, fino a tutto il 19 gennaio 2009;
nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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