COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FUTSAL MARAN NAPOLI – GARA GIUGLIANO LICOLA / FUTSAL MARAN NAPOLI DELL’1.11.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FUTSAL MARAN NAPOLI – GARA GIUGLIANO LICOLA / FUTSAL MARAN NAPOLI DELL’1.11.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1 La C.D.T., esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata la società nella persona del suo rappresentante, che aveva inoltrato rituale richiesta di audizione, sentito l’arbitro a chiarimenti e riascoltata la società reclamante, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, dall’audizione dell’arbitro, è emerso che, a fine gara, il calciatore Mandragora Luigi, nel procedere al saluto, sia dei due arbitri, sia dei calciatori della squadra avversaria, ha battuto con forza e veemenza la propria mano su quella di ogni persona da salutare. Tale comportamento ha lasciato perplesse le persone, “salutate” in modo obiettivamente anomalo, proprio per la forza da cui detto “saluto” appariva ingiustificatamente connotato. Ciò posto, va tuttavia osservato che il gesto in questione non può certo dirsi “violento” (per le modalità di commissione, nonché per la parte del corpo “colpita”). Tuttavia, esso appare fortemente irriguardoso, tanto nei confronti dei direttori di gara, quanto dei calciatori avversari, oltre che contrario allo spirito di lealtà sportiva che dovrebbe infondere il momento del saluto. Pertanto, così riportato negli esatti limiti di configurazione quanto commesso dal calciatore Mandragora, adeguata e giusta appare l’adozione nei suoi confronti (anche tenuto conto del suo precedente spintonarsi con un avversario) della sanzione della squalifica fino a tutto il 28 febbraio 2009. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Futsal Maran Napoli, di ridurre la sanzione della squalifica, a carico del calciatore Mandragora Luigi, fino a tutto il 28 febbraio 2009; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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