COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FUTSAL MARAN NAPOLI – GARA GIUGLIANO LICOLA / FUTSAL MARAN NAPOLI DELL’1.11.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 15/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO FUTSAL MARAN NAPOLI – GARA GIUGLIANO LICOLA / FUTSAL MARAN NAPOLI
DELL’1.11.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1
La C.D.T., esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata la società nella persona del suo
rappresentante, che aveva inoltrato rituale richiesta di audizione, sentito l’arbitro a chiarimenti e riascoltata
la società reclamante, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, dall’audizione
dell’arbitro, è emerso che, a fine gara, il calciatore Mandragora Luigi, nel procedere al saluto, sia dei due
arbitri, sia dei calciatori della squadra avversaria, ha battuto con forza e veemenza la propria mano su
quella di ogni persona da salutare. Tale comportamento ha lasciato perplesse le persone, “salutate” in
modo obiettivamente anomalo, proprio per la forza da cui detto “saluto” appariva ingiustificatamente
connotato. Ciò posto, va tuttavia osservato che il gesto in questione non può certo dirsi “violento” (per le
modalità di commissione, nonché per la parte del corpo “colpita”). Tuttavia, esso appare fortemente
irriguardoso, tanto nei confronti dei direttori di gara, quanto dei calciatori avversari, oltre che contrario allo
spirito di lealtà sportiva che dovrebbe infondere il momento del saluto. Pertanto, così riportato negli esatti
limiti di configurazione quanto commesso dal calciatore Mandragora, adeguata e giusta appare l’adozione
nei suoi confronti (anche tenuto conto del suo precedente spintonarsi con un avversario) della sanzione
della squalifica fino a tutto il 28 febbraio 2009. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Futsal Maran Napoli, di ridurre la
sanzione della squalifica, a carico del calciatore Mandragora Luigi, fino a tutto il 28 febbraio 2009;
nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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