COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FUTANI CALCIO – GARA FUTANI CALCIO / VILLA SAN NICOLA DEL 30.11.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FUTANI CALCIO – GARA FUTANI CALCIO / VILLA SAN NICOLA DEL 30.11.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata la società nella persona del suo rappresentante, che aveva inoltrato rituale richiesta di audizione, ne rileva la parziale fondatezza. In particolare, alla luce del disposto dell’art. 19, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, questa Commissione ritiene che, per motivi di equità, sia da ridurre, anche se in misura limitata, la sanzione inflitta, dal Giudice Sportivo Territoriale, al calciatore Cafaro Roberto. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Futani Calcio, di ridurre la sanzione della squalifica, a carico del calciatore Cafaro Roberto, a sei giornate di gara; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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