COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO NUOVA POL. FRATTESE – GARA NUOVA POL. FRATTESE / MONDRAGONE DEL 30.11.2008 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 15/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO NUOVA POL. FRATTESE – GARA NUOVA POL. FRATTESE / MONDRAGONE DEL
30.11.2008 – 1^ CAT.
La C.D.T., esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la parziale fondatezza. In particolare,
dall’istruttoria espletata, anche mediante l’audizione del Commissario di campo, si evince che sussistono i
presupposti per la riduzione dell’ammenda irrogata alla società reclamante. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Nuova Pol. Frattese, di ridurre
l’ammenda, a carico della società Nuova Pol. Frattese, ad euro 150,00 (centocinquanta/00); nulla
dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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