COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO D. OMIGNANO – GARA D. OMIGNANO / BUCCINO VOLCEI DEL 30.11.2008 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO D. OMIGNANO – GARA D. OMIGNANO / BUCCINO VOLCEI DEL 30.11.2008 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. Invero, dalla lettura del referto arbitrale si evince chiaramente che il comportamento assunto dai calciatori Cioffi Massimiliano e Cairone Francesco è risultato gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, esse si appalesano congrue, in relazione alla gravità dei fatti commessi dai tesserati innanzi nominati. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Omignano, confermando le sanzioni inflitte dal G.S.T.; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società D. Omignano.
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