COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CALORESE – GARA CALORESE/ GROTTA SOCCER DEL 23.11.2008 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CALORESE – GARA CALORESE/ GROTTA SOCCER DEL 23.11.2008 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. Ed invero, nessun dubbio può nutrirsi in ordine alla responsabilità del calciatore della società Calorese, Coppola Giovanni, circa i fatti in contestazione, così come puntualmente ricostruiti nel corpo del referto arbitrale. Non appare credibile, peraltro, la versione fornita con il reclamo presentato, secondo la quale il Coppola si sarebbe, anzi, prestato ad allontanare il collega Massaro e l’assistente di parte, sig. D’Ambrosio, intenti a protestare per una decisione arbitrale. Infatti, dalla lettura del referto di gara si evidenzia a pieno l’identificazione, da parte dell’arbitro, del ruolo svolto da ciascun calciatore, tra quelli coinvolti nell’episodio di cui trattasi. La gravità di quanto accaduto, in assenza di qualsivoglia causa di giustificazione, a maggior ragione tenuto conto della qualifica di capitano rivestita dal Coppola, impedisce anche di accedere alla richiesta subordinata di riduzione della squalifica. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Calorese.
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