COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO TELESE TERME – GARA TELESE TERME / MALEVENTUM DEL 6.12.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO TELESE TERME – GARA TELESE TERME / MALEVENTUM DEL 6.12.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto della sua decisione, pubblicata a stralcio sul C.U. n. 62 del 22.01.2009, alla pagina 1398, rileva che l’atto d’impugnazione è infondato. Invero, dall’audizione dell’arbitro è emersa la piena conferma di quanto riportato nel referto arbitrale di gara. Durante tutto lo svolgimento della gara, l’arbitro era fatto oggetto di insulti e minacce dai tifosi locali, i quali, al termine della gara medesimi, senza alcun intervento da parte dei dirigenti della società Telese Terme, si portavano nello spazio antistante gli spogliatoi, colpendo la porta dell’arbitro, ripetutamente, con calci. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, di conseguenza, appare da confermare, non risultando alcun elemento a confutazione di quanto riportato. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Telese Terme.
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