COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO B. ATLETICO 158 – GARA OLEVANESE / B. ATLETICO 158 DEL 9.11.2008 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO B. ATLETICO 158 - GARA OLEVANESE / B. ATLETICO 158 DEL 9.11.2008 – ATT. MISTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltato l’arbitro a chiarimenti, preso atto della decisione di questa Commissione, pubblicata a stralcio sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 27.11.2008, alla pagina 830, rileva l’infondatezza del reclamo medesimo. Invero, dall’istruttoria, espletata mediante l’audizione del direttore di gara, risulta chiaramente confermato il fatto storico, nei modi e termini indicati nel rapporto arbitrale. Pertanto, questa Commissione ritiene equa la sanzione pecuniaria inflitta, a carico della reclamante, da parte del Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo presentato dalla società B. Atletico 158; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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