COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO B. ATLETICO 158 – GARA OLEVANESE / B. ATLETICO 158 DEL 9.11.2008 – ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 29/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO B. ATLETICO 158 - GARA OLEVANESE / B. ATLETICO 158 DEL 9.11.2008 – ATT. MISTA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltato l’arbitro a chiarimenti, preso atto della decisione di
questa Commissione, pubblicata a stralcio sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 27.11.2008, alla pagina 830,
rileva l’infondatezza del reclamo medesimo. Invero, dall’istruttoria, espletata mediante l’audizione del
direttore di gara, risulta chiaramente confermato il fatto storico, nei modi e termini indicati nel rapporto
arbitrale. Pertanto, questa Commissione ritiene equa la sanzione pecuniaria inflitta, a carico della
reclamante, da parte del Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo presentato dalla società B. Atletico 158; dispone addebitarsi la tassa reclamo,
non versata, sul conto della società reclamante.
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