COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ATLETICO BENEVENTO – GARA ATL. BENEVENTO / REAL SUESSOLA DEL 9.11.2008 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ATLETICO BENEVENTO – GARA ATL. BENEVENTO / REAL SUESSOLA DEL 9.11.2008 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito il rappresentante della società reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva che lo stesso è parzialmente fondato. Invero, dall’istruttoria espletata è emerso che la sanzione a carico del calciatore Iazzetti Francesco è stata determinata dal fatto che il calciatore stesso abbia lanciato il pallone all’indirizzo dell’arbitro, ma da posizione laterale. Deve desumersi che l’intenzionalità a colpire sia, per l’appunto, fortemente mitigata dalla posizione del calciatore, il quale, di fatto, non poteva vedere, con precisione, dove si trovasse il direttore di gara. Il gesto deve, dunque, essere qualificato come condotta antisportiva e sanzionato in quanto tale. Viene, altresì, ridotta la sanzione pecuniaria nei confronti della società reclamante, all’esito dell’istruttoria espletata, che conduce ad una valutazione obiettivamente meno grave, rispetto a quella del Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Atletico Benevento, di ridurre la squalifica, inflitta a carico del calciatore Mazzetti Francesco, fino a tutto il 31.1.2009; di ridurre l’ammenda, a carico della reclamante, ad euro 200,00; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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