COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO BORGO FIVE SOCCER – GARA JUNIOR DOMITIA / BORGO FIVE SOCCER DEL 20.12.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 29/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO BORGO FIVE SOCCER – GARA JUNIOR DOMITIA / BORGO FIVE SOCCER DEL
20.12.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che lo stesso è inammissibile. Ed invero, lo stesso
risulta spedito tramite raccomandata postale AR in data 8.01.2009, ovvero ben oltre il termine, prescritto ai
sensi dell’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, di sette giorni dalla data di pubblicazione del
Comunicato Ufficiale (n. 54 del 30.12.2008), con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto
della società Borgo Five Soccer.
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