COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 30/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ARZANESE – GARA ARZANESE / BOYS CAIVANESE DEL 18.1.2009 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 30/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ARZANESE – GARA ARZANESE / BOYS CAIVANESE DEL 18.1.2009 – ECCELLENZA La C.D.T., esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la parziale fondatezza. Ed invero, nessun dubbio può nutrirsi in ordine alla responsabilità del calciatore Caiazza Marco, circa i fatti in contestazione, così come puntualmente ricostruiti nel rapporto dell’Assistente ufficiale dell’’arbitro. Inoltre, dalla lettura del referto di gara dell’Assistente medesimo si evidenzia la certa identificazione, da parte di quest’ultimo, dell’autore del gesto nel calciatore Caiazza Marco. Non può, dunque, accedersi alla confutazione della reclamante, in ordine alla non volontarietà del gesto da parte del nominato calciatore. Deve, tuttavia, considerarsi che lo stesso Assistente ufficiale ha precisato che il gesto del calciatore non aveva arrecato “alcun danno fisico” al calciatore antagonista. Deve, dunque, derubricarsi il gesto da condotta violenta a condotta scorretta, con la conseguenza che la sanzione debba essere ridotta da tre a due giornate di gara. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre a due giornate la squalifica a carico del calciatore Caiazza Marco; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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