COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 30/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CONTURSI TERME – GARA ARCI POSTIGLIONE / CONTURSI TERME DELL 11.1.200 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 30/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CONTURSI TERME – GARA ARCI POSTIGLIONE / CONTURSI TERME DELL 11.1.200 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltato l’arbitro a chiarimenti, osserva: nella sua audizione, il direttore di gara ha confermato quanto indicato nel suo referto ufficiale, con particolare riferimento alla circostanza delle persone estranee che avevano dato luogo ad una rissa. L’arbitro, sul punto, ha ulteriormente precisato di non aver potuto adottare altri provvedimenti, se non quello di sospensione anticipata della gara, in ragione della concitazione e della sequenza immediata dei fatti verificatisi. Questa C.D.T., dunque, non può accedere alla richiesta della reclamante, che la punizione sportiva della perdita della gara sia inflitta esclusivamente a carico della società ospitante, Arci Postiglione. Quanto alle sanzioni a carico dei singoli tesserati, una valutazione obiettiva delle circostanze di fatto, descritte dall’arbitro nel suo referto, nonché un doveroso giudizio comparato sulle vicende in esame conducono alla conclusione che debba disporsi una riduzione delle sanzioni medesime, al fine dell’equa corrispondenza tra le pene e l’effettiva gravità dei corrispondenti fatti ed atti. Premesso che le squalifiche a carico dei tesserati Cernera Domenico, D’Elia Antonio e Memoli Aniello devono intendersi inflitte a calciatori non espulsi dal campo (da scontare, dunque, a decorrere dal giorno immediatamente successivo alla pubblicazione delle relative sanzioni sul Comunicato Ufficiale) e non, come erroneamente riportato sul C.U. n. 59 del 15.01.2009 del C.R. Campania, pag. 1231, deve ridursi a quattro giornate di gara la squalifica inflitta dal G.S.T. a carico del calciatore Cernera Domenico e devono ridursi a tre giornate le squalifiche inflitte ai calciatori D’Elia Antonio e Memoli Aniello. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Contursi Terme, di ridurre, come di seguito indicato, le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale: a quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Cernera Domenico; a tre giornate ciascuno le squalifiche a carico dei calciatori D’Elia Antonio e Memoli Aniello; rigetta nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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