COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 30/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AURUNCA CALCIO – GARA AURUNCA CALCIO / REAL GRAZZANISE DEL 7.12.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 30/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AURUNCA CALCIO – GARA AURUNCA CALCIO / REAL GRAZZANISE DEL 7.12.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. Ed invero, non può revocarsi in dubbio la responsabilità del calciatore Loffredo Carlo in ordine ai gravi fatti verificatisi nel corso della gara disputata in data 7.12.2008 (come si evincono, in modo chiaro, dal referto arbitrale agli atti). Non può accedersi alla richiesta subordinata di riduzione della sanzione inflitta, in ragione della congruità della medesima rispetto ai gravi fatti in contestazione ed alla qualità di capitano della squadra ospitante, rivestita dal calciatore Loffredo Carlo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Aurunca Calcio.
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