COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 30/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO C.A. CAMPIGLIANO GARA C.A. CAMPIGLIANO / C. VALDIANESE DEL 14.12.2008 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 30/01/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO C.A. CAMPIGLIANO GARA C.A. CAMPIGLIANO / C. VALDIANESE DEL 14.12.2008 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto dell’assenza giustificata della società, ritualmente convocata,
rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. In particolare, rilevato che dagli atti ufficiali emerge con certezza
l’episodio violento oggetto di contestazione; considerata la gravità del comportamento del sanzionato, a maggior
ragione con riferimento alla sua funzione (alla quale sono connessi aspetti educativi e di doveroso esempio positivo) di
Dirigente accompagnatore ricoperta dal tesserato; valutata la gravissima ripetitività, anche a distanza temporale
notevole (nel corso della gara e, successivamente, dopo il termine della stessa), degli atti di violenza ascritti al
dirigente, questa C.D.T. ritiene congrua ed adeguata l’inibizione, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del sig.
Di Muro Antonio. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società C.A.
Campigliano.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 30/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO C.A. CAMPIGLIANO GARA C.A. CAMPIGLIANO / C. VALDIANESE DEL 14.12.2008 – PROMOZIONE"