COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 30/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVAA CARICO DEI SIGG. MILEO LUCA BIAGIO (CALCIATORE TESSERATO DELLA SOCIETA VILLA SAN NICOLA), PALERMO MICHELE ALBERTO (PRESIDENTE NONCHÈ DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETA VILLA SAN NICOLA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, CON RIFERIMENTO ALL’ART. 31, COMMA 1 ED ALL’ART. 34, COMMA 3, N.O.I.F.; A CARICO DELL’U.S. VILLA SAN NICOLA, ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 30/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVAA CARICO DEI SIGG. MILEO LUCA BIAGIO (CALCIATORE TESSERATO DELLA SOCIETA VILLA SAN NICOLA), PALERMO MICHELE ALBERTO (PRESIDENTE NONCHÈ DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETA VILLA SAN NICOLA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, CON RIFERIMENTO ALL’ART. 31, COMMA 1 ED ALL’ART. 34, COMMA 3, N.O.I.F.; A CARICO DELL’U.S. VILLA SAN NICOLA, ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 3dicembre 2008, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sig. Vice Procuratore Federale, avv. Marco Squicquero, in data 5 dicembre 2008, protocollo 2742/194, a carico dei Sigg. Mileo Luca Biagio, calciatore tesserato della società Villa San Nicola, nonché a carico del sig. Palermo Michele Alberto, presidente e dirigente accompagnatore della società Villa San Nicola, ai quali è stata contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento agli artt. 31, comma 1 e 34, comma 3, N.O.I.F, nonchè a carico dell’U.S. Villa San Nicola, alla quale è stata contestata la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S.; tanto premesso, OSSERVA: alla riunione del 19 gennaio 2009 sono presenti i deferiti, sigg. Mileo Luca Biagio e Palermo Michele Alberto, rispettivamente, in qualità di tesserato e presidente della società Villa San Nicola. Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv. Leonardo Cotugno, preso atto delle memorie difensive depositate dai deferiti; visti i Comunicati Ufficiali del C.R. Campania, n. 36 dell’8.11.2007 e n. 72 del 21.2.2008, sui quali viene riportata l’autorizzazione, ex art. 34, comma 3 N.O.I.F., a favore del calciatore deferito, Mileo Luca Biagio, chiede il non luogo a procedere nei confronti dei deferiti medesimi. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, rilevate le risultanze degli atti, ritiene, in conformità alle richiamate conclusioni, di dover dichiarare il non luogo a procedere nei confronti dei deferiti. P.Q.M. DELIBERA di prosciogliere, da ogni accusa, i sigg. Mileo Luca Biagio e Palermo Michele Alberto, rispettivamente, calciatore tesserato e presidente della società Villa San Nicola, nonché la società medesima.
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