COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 30/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DELA SIG.RA GIANFRANCA DAMATO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA VIRTUS VESUVIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE ALL’ART. 91 N.O.I.F.; A CARICO DELL’A.S. VIRTUS VESUVIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 30/01/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A
CARICO DELA SIG.RA GIANFRANCA DAMATO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA VIRTUS VESUVIO): ART. 1,
COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE ALL’ART. 91 N.O.I.F.; A CARICO DELL’A.S.
VIRTUS VESUVIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 3 dicembre 2008, che ha fatto seguito allatto di deferimento del Sig. Vice
Procuratore Federale, avv. Marco Squicquero, in data 17 dicembre 2008, protocollo 3616/16, a carico della Sig.ra
Gianfranca D’Amato, presidente della società Virtus Vesuvio, alla quale è stata contestata la violazione dell’art. 1,
comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 91 N.O.I.F., nonchè a carico dell’A.S. Virtus Vesuvio, alla quale è stata contestata
la violazione dellart. 4, comma 1, C.G.S.; tanto premesso,
OSSERVA:
alla riunione del 19 gennaio 2009 è presente la deferita, Sig.ra Gianfranca D’Amato, presidente della società Virtus
Vesuvio, in proprio ed in rappresentanza della nominata società. Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto
avv. Leonardo Cotugno, preso atto delle memorie difensive depositate dai deferiti, conclude con la richiesta di tre mesi
di inibizione a carico del presidente dell’A.S. Virtus Vesuvio e di euro duemila di ammenda a carico della società. La
Sig. ra Gianfranca D’Amato, da parte sua, dichiara, in proprio e quale presidente della società, di ritenersi non
responsabile e non colpevole in ordine alla vicenda in esame e, di conseguenza, di non voler accedere al
patteggiamento, di cui agli artt. 23 e 24 C.G.S., pur consapevole della riduzione della pena, che l’adesione alla
richiamata procedura comporta. Inoltre, la deferita chiarisce gli aspetti essenziali del suo articolato atto di
controdeduzioni. Infine, il presidente dell’A.S. Virtus Vesuvio chiede che sia acquisita agli atti una relazione medica, a
suo avviso idonea a supportare documentalmente la sua tesi. Il Sostituto Procuratore Federale si oppone
all’allegazione, per tardività. Questa C.D.T. ritiene congrua l’obiezione del Sostituto Procuratore Federale e dispone,
quindi, che del documento non si tenga conto, in sede di decisione. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura
Federale, preso atto delle dichiarazioni della Sig. ra Gianfranca D’Amato, rilevate le risultanze degli atti, osserva
ulteriormente: risulta, dagli atti di accertamento dell’Ufficio Indagini (come allora si denominava l’organo di giustizia
sportiva, successivamente denominato Procura Federale), che effettivamente l’infortunio del giovane calciatore
Gaetano Consolato non era stato “tempestivamente comunicato” alla società Virtus Vesuvio; in data 28.01.2008
(dunque, in giorno notevolmente successivo a quello della relazione dell’Ufficio Indagini), il Giudice di Pace di Torre del
Greco, adito dalla mamma (e non dall’altro genitore) del calciatore contro la società Virtus Vesuvio, si è pronunciato con
chiarezza a favore della società medesima, condannando la ricorrente anche “al pagamento delle spese giudiziarie”; si
evince, da tale circostanza, che è risultata insussistente qualsiasi responsabilità della società e del suo presidente, Sig.
ra Gianfranca D’Amato; quanto all’inattività sportiva del giovane calciatore, deve precisarsi che è risultato che la società
Virtus Vesuvio lo ha per lungo periodo (oltre due anni) tenuto in attività sportiva continuativa, anche dopo l’infortunio che
aveva dato origine alla vicenda in esame, anche fuori regione (a Genova, per l’esattezza), con oneri economici ed
organizzativi a carico della società; sul punto della presunta inattività sportiva, d’altro canto, appaiono significative le
dichiarazioni rese dal calciatore all’Ufficio Indagini; lo stesso Ufficio Indagini, nelle sue conclusioni, ha sottolineato “la
piena collaborazione fornita in sede di audizione” dal presidente della società Virtus Vesuvio e che non “è risultato alcun
riscontro in merito ad una condotta deliberatamente vessatoria posta in essere dalla Sig. ra D’Amato nei confronti della
Famiglia Consolato”: aspetti, questi, essenziali ai fini dell’odierna decisione, necessariamente da imperniare sulla
valutazione della linearità dei comportamenti, considerato che l’incolpazione individua il suo fondamento nella presunta
violazione del principio di lealtà, correttezza e probità sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva). Ad
avviso di questa Commissione Disciplinare Territoriale, appare dimostrata ampiamente l’insussistenza di addebiti, sotto
tutti gli aspetti in esame, a carico del presidente della più volte nominata società, nonché, sulla base del principio di cui
all’art. 4, comma 1, C.G.S. (responsabilità diretta della società, in ordine alle azioni e/o omissioni del proprio
presidente), a carico della società medesima. P.Q.M.
DELIBERA
di prosciogliere da ogni addebito, per gli enunciati motivi, sia la Sig. ra Gianfranca D’Amato, nella sua qualità
di presidente della società Virtus Vesuvio, sia la società medesima.
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