COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL PIGNATARO SOCCER – GARA NUOVA CALCISTICA RIARDO / REAL PIGNATARO SOCCER DEL 22.02.2009 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 19/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO REAL PIGNATARO SOCCER – GARA NUOVA CALCISTICA RIARDO / REAL PIGNATARO
SOCCER DEL 22.02.2009 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. In particolare, dalla lettura del referto
di gara, che configura fonte privilegiata di prova, emerge con chiarezza che il calciatore Di Feola Lorenzo,
oltre ad essere stato espulso per doppia ammonizione, ha anche ripetutamente ingiuriato e minacciato il
direttore di gara, per cui la sanzione inflitta dal Primo giudice appare congrua ed adeguata alla gravità dei
fatti commessi. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versta, sul conto della società Real
Pignataro Soccer.
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