COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO RINASCITA AVELLANA – GARA RINASCITA AVELLANA / VISCIANO FIESTA DEL 20.12.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO RINASCITA AVELLANA – GARA RINASCITA AVELLANA / VISCIANO FIESTA DEL 20.12.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto delle controdeduzioni presentate dalla società Visciano Fiesta, nonché sentito il rappresentante della società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione, rileva l’infondatezza del reclamo medesimo. Ed, invero, assolutamente condivisibile appare la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, stante l’inequivoco tenore del referto arbitrale, che ha specificato come il venir meno delle condizioni minime di sicurezza non consentisse una prosecuzione serena della gara. Del resto, la medesima reclamante – che, quantunque ritualmente convocata due volte da questa C.D.T., non si è presentata – non ha offerto alcun contributo, al fine di una ricostruzione differente dei fatti. Deve, dunque, la decisione dell’arbitro di proseguire la gara pro-forma, in mancanza della Forza Pubblica, deve ritenersi legittima. Devono, altresì, essere giudicate perfettamente in linea con l’inequivoco disposto dell’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva le conseguenze tratte dal G.S.T. Egli, invero, ha rilevato come si fosse in presenza “di fatti o situazioni” in grado di influire “sul regolare svolgimento di una gara”, o di impedirne ”la regolare effettuazione”: circostanze che, per l’appunto, non possono non determinare la punizione sportiva della perdita della gara, a carico della o delle società responsabili (nel caso di specie, la Rinascita Avellana). P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Rinascita Acvellana.
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