COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 26/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CITTÀ DI ATRIPALDA – GARA CITTÀ DI ATRIPALDA / BISACCESE DEL 7.03.2009 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 26/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CITTÀ DI ATRIPALDA – GARA CITTÀ DI ATRIPALDA / BISACCESE DEL 7.03.2009 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. In particolare, rilevato che i comportamenti contestati vanno ascritti alla violazione di cui all’art. 19, comma 4, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, giudica che vadano applicate al calciatore D’Argenio Marco la squalifica di due giornate ed al sig. Pastore Nicola, dirigente accompagnatore ufficiale, l’inibizione fino a tutto il 30.03.2009. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Città di Atripalda, di ridurre la squalifica, a carico del calciatore D’argenio Marco, a due giornate di gara e l’inibizione, a carico del sig. Pastore Nicola, fino a tutto il 29.03.2009; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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