COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 26/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PRO MARCELLINO CALCIO – GARA OMIGNANO / PRO MARCELLINO CALCIO DELL’11.01.2009 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 26/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PRO MARCELLINO CALCIO – GARA OMIGNANO / PRO MARCELLINO CALCIO
DELL’11.01.2009 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita a chiarimenti la società, che ne ha fatto rituale
richiesta, audito l’arbitro a chiarimenti, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. In particolare, il
direttore di gara ha confermato, anche in questa sede, che il dirigente accompagnatore ufficiale della
società reclamante ha autonomamente deciso di sostituire l’assistente di parte, che era stato allontanato dal
terreno di gioco, con un calciatore che partecipava alla gara. Deve, pertanto, escludersi che l’arbitro sia
incorso nell’errore tecnico. Va, quindi, confermata la decisione del primo Giudice. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Pro
Marcellino Calcio.
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